(massima n. 1)
Nella determinazione del luogo di residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di separazione personale (art. 4 L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 8 L. n. 74 del 1987, richiamato, quanto ai giudizi di separazione, dall'art. 23 di quest'ultima legge), il principio della corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo ad evidenziare l'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un luogo diverso; allorché si provi o risulti in concreto che il terzo di buona fede — che può anche essere il coniuge separato di fatto — fosse a conoscenza della mancata corrispondenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva, non può operare, rispetto a detto terzo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 c.c. in ordine all'opponibilità del trasferimento della residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva su presupposto che il coniuge ricorrente fosse a conoscenza che la moglie, fin da un mese prima della presentazione del ricorso, vivesse con i figli in altro comune, presso il cui ufficio di stato civile aveva presentato dichiarazione di trasferimento, e nel quale il ricorrente medesimo aveva indirizzato cartoline ai figli qualche tempo dopo la presentazione del ricorso).