(massima n. 1)
In tema di vendita, la riconoscibilitā del vizio, rendendo non dovuta la relativa garanzia, esclude che l'acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l'art. 1494 c.c. gli attribuisce. Quando l'obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 c.c.) o di conoscenza o facile riconoscibilitā dei vizi da parte del compratore (art. 1491 c.c.), non č neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni.