(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno di divorzio.