(massima n. 1)
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla protezione della prole e non è prevista in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato l'assegno divorzile, con la conseguenza che il giudice non può, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, a quello fra i due che ritenga più debole. (Nella specie la S. C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva assegnato la casa in comproprietà degli ex coniugi a quello ritenuto più debole economicamente onde sopperire a tale situazione di debolezza).