(massima n. 1)
La sentenza di divorzio pronunciata da un giudice italiano, passata in giudicato, la quale abbia attribuito ad uno dei coniugi, ponendolo a carico dell'altro, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore da una certa data, non osta alla delibabilitą, con efficacia sino al passaggio in giudicato della sentenza italiana, del capo della sentenza di divorzio anteriormente pronunciata dal giudice straniero e passata in giudicato, la quale abbia attribuito allo stesso coniuge, ed a carico dell'altro, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, con diversa misura e per un periodo anteriore alla sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti dal giudice italiano.