(massima n. 1)
Nel procedimento di divorzio, il riconoscimento del diritto di un coniuge ad ottenere, ai sensi dell'art. 6 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, un concorso dell'altro coniuge nelle spese di mantenimento del figlio maggiorenne, che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, non postula la chiamata in causa del figlio medesimo.