(massima n. 2)
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 c.p.c., č quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolaritā della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - č il solo legittimato a dolersene ed č facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilitā di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.