(massima n. 1)
Nell'ipotesi di separazione tra i coniugi o di divorzio, anche il coniuge non affidatario ha il dovere di vigilare e collaborare allo sviluppo fisico e psichico del figlio; ne consegue che il giudice, pur avendo in materia un potere discrezionale, non può dare disposizioni che, rendendo estremamente difficili gli incontri fra genitore e figlio, impediscano in concreto l'esercizio di tale diritto-dovere, salvo che non si versi nell'ipotesi di pregiudizio per l'educazione della prole, per la quale la legge appresta opportuni rimedi, e sempre che l'azione del genitore non affidatario non vanifichi del tutto la preferenza accordata dal giudice all'altro coniuge, in considerazione della maggiore idoneità di quest'ultimo.