(massima n. 1)
L'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile analogicamente alla separazione personale dei coniugi, nel disporre che «ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'etą degli stessi, puņ essere disposto l'affidamento congiunto o alternato» assegna al giudice del merito un potere discrezionale il cui mancato esercizio non č sindacabile in cassazione in difetto di specifiche istanze delle parti.