(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, c.p. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore etā del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacitā di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore etā. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la conclusione č supportata, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestā genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai "discendenti di etā minore" che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970).