(massima n. 1)
In tema divorzio, la disposizione di cui all'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n 898, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo la quale, ai fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, avverso la pronuncia sullo "status", resa con sentenza non definitiva, č ammesso solo appello immediato, facendo eccezione alle regole generali del codice di rito e stante il tenore dell'art. 14 disp. prel. c.c., č insuscettibile di applicazione analogica; ne discende che č ammissibile la riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva che quantifica ed attribuisce l'assegno divorzile.