(massima n. 1)
Disporre la decorrenza dell'assegno di divorzio dal momento della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della L. 1 dicembre 1970, n. 898 cosģ come sostituito dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74, non costituisce un obbligo per il giudice, bensģ soltanto una facoltą discrezionale, in ordine al cui mancato esercizio non si richiede una specifica motivazione, comportando la norma sopra menzionata deroga al principio generale secondo il quale, quando il diritto all'assegno dipende da un nuovo status rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal momento in cui passa in giudicato, con la conseguenza che la mancata retroattivitą dell'assegno divorzile significa che il giudice ha implicitamente ritenuto opportuno conservare, per tutta la durata del giudizio di divorzio, il regime della separazione.