(massima n. 1)
Ove il giudice del divorzio, nell'emettere la sentenza che dispone la somministrazione del relativo assegno, abbia stabilito, in considerazione delle modeste condizioni economiche dell'onerato, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della deliberazione della sentenza di primo grado — così erroneamente scegliendo una data intermedia di decorrenza fra quella della domanda introduttiva e quella del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio —, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale l'avente diritto all'assegno di divorzio censuri tale statuizione relativa alla decorrenza dell'assegno senza tuttavia indicare le circostanze necessarie e sufficienti per fissare l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno dalla domanda introduttiva del giudizio, e ciò trattandosi di censura finalizzata ad ottenere il rispetto meramente astratto della legge e non la tutela di un concreto interesse della parte ricorrente.