(massima n. 1)
Nel procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di assegno di divorzio, la pronuncia sulla decorrenza dell'assegno ben può essere adottata dalla Corte di merito, stante l'effetto devolutivo dell'appello. (La S.C. ha rigettato la tesi secondo cui, stante il riferimento al "tribunale" contenuto nell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, solo il giudice di primo grado potrebbe pronunciarsi sulla decorrenza dell'assegno).