(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno spettante alla moglie divorziata, il giudice, nell'accertare la condizione economica del marito a norma dell'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, può legittimamente tener conto anche delle spese gravanti sul medesimo per il mantenimento di una donna con lui convivente more uxorio. Tale convivenza, infatti, una volta cessati gli effetti civili del matrimonio, non costituisce illecito e soddisfa una normale esigenza di assistenza morale e materiale e, perciò, deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito effettivo del marito.