(massima n. 1)
In tema di quantificazione dell'assegno divorzile, mentre i vantaggi di ordine economico derivanti al coniuge richiedente l'assegno dalla sua stabile convivenza con altra persona, qualora detto coniuge possa liberamente disporne, vanno valutati al fine di accertare se egli abbia «mezzi adeguati», al contrario, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno dovuto, non può darsi rilievo ai redditi della persona che conviva con il coniuge tenuto al pagamento dell'assegno.