(massima n. 1)
Nell'ambito del sistema normativo introdotto con la legge n. 74 del 1987, l'attribuzione dell'assegno di divorzio č indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilitā di procurarseli per ragioni oggettive, essendo gli altri criteri (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale; reddito di entrambi; durata del rapporto di coniugio) destinati ad operare solo se l'accertamento della predetta (ed unica) circostanza attributiva risulti di segno positivo. Il giudizio relativo a detto accertamento, articolandosi in due fasi (quella del riconoscimento del diritto in astratto e quella della determinazione in concreto dell'assegno), vede il giudice, nella prima di esse, chiamato a verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi (raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, onde procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare detta inadeguatezza, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno), e, nella seconda (dovendosi procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno stesso), chiamato, poi, alla valutazione ponderata e bilaterale dei vari criteri normativamente stabiliti, che operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, se del caso, addirittura azzerarla in ipotesi estreme, quando, cioč, la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.