(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f) della L. n. 898 del 1970, la non consumazione del matrimonio non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Da ciò consegue che essa non tocca — di per sé — la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicazione della normativa relativa all'assegno di divorzio.