(massima n. 1)
L'autorità giudiziaria investita della richiesta della pronuncia di divorzio fondata sulla presenza di una delle fattispecie previste alternativamente dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898 del 1970 (separazione di fatto e separazione giudiziale), non può pronunciare il divorzio d'ufficio accertando che esisteva una delle altre fattispecie legali (nella specie, a norma dell'art. 3, lett. e), L. 898 del 1970 per il solo fatto che ad altri effetti era stata prodotta in giudizio la sentenza di divorzio straniera).