(massima n. 1)
Per promuovere il giudizio di divorzio č sufficiente ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 che sia divenuta definitiva la pronuncia di separazione, essendo irrilevante che la sentenza stessa sia stata impugnata nel solo capo relativo ai provvedimenti consequenziali (nella specie, era stato impugnato il solo capo concernente l'assegnazione della casa coniugale).