(massima n. 1)
La valutazione del giudice del merito in ordine alla possibilità di ricostituire il consorzio familiare, al fine di escludere la pronuncia di divorzio, è bensì incensurabile in sede di legittimità per quanto attiene agli accertamenti di fatto, ma è censurabile per quanto attiene alla rispondenza dei criteri seguiti alla concezione del matrimonio, non già contrattualistica ma comunitaria, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che comportano una convivenza caratterizzata da una certa organizzazione domestica, dal reciproco aiuto, dai rapporti sessuali (almeno normalmente), nonché dall'intenzione di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, anche quando la solidarietà esiga sacrificio. E, nel caso di separazione di fatto durata oltre sei anni, non sono sufficienti a fare ritenere la possibilità di ricostruire il consorzio familiare la cura di un coniuge per gli affari economici comuni, la reciproca cordialità di rapporti e l'interesse per la vita dei figli.