(massima n. 1)
La valutazione del giudice del merito in ordine alla possibilitā di ricostituire il consorzio familiare, al fine di escludere la pronuncia di divorzio, č bensė incensurabile in sede di legittimitā per quanto attiene agli accertamenti di fatto, ma č censurabile per quanto attiene alla rispondenza dei criteri seguiti alla concezione del matrimonio, non giā contrattualistica ma comunitaria, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che comportano una convivenza caratterizzata da una certa organizzazione domestica, dal reciproco aiuto, dai rapporti sessuali (almeno normalmente), nonché dall'intenzione di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, anche quando la solidarietā esiga sacrificio. E, nel caso di separazione di fatto durata oltre sei anni, non sono sufficienti a fare ritenere la possibilitā di ricostruire il consorzio familiare la cura di un coniuge per gli affari economici comuni, la reciproca cordialitā di rapporti e l'interesse per la vita dei figli.