(massima n. 1)
La reversibilità della disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, nonostante l'infruttuoso tentativo di conciliazione, che può portare il giudice del divorzio a negare la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in presenza di una delle situazioni previste dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nella specie, stato di separazione legale protrattosi per il termine previsto), sussiste ove ricorrano concreti elementi idonei ad evidenziare, in termini di probabilità e non di mera possibilità, una ragionevole prevedibilità di ricostruzione di detta comunione a breve scadenza.