(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all’avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell’illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all’art. 189, comma sesto, cod. strada).