(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (cd. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalitą. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilitą del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dallauto solo dopo che una persona che aveva assistito allimpatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalitą, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dellurto idonea ad arrecare danno alle persone).