(massima n. 1)
In caso di incidente stradale con danno alle persone, l’esclusione dell’arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr’ore, previsto dall’art. 189, comma ottavo-bis C.d.s., non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all’arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l’arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr’ore.