(massima n. 1)
A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 9 aprile 2003 n. 72, che ha ritrasferito al tribunale la competenza a conoscere della contravvenzione di cui all’articolo 189, commi primo e sesto, del codice della strada, che punisce colui che in caso di incidente con danno alla persona non ottempera all’obbligo di fermarsi, originariamente attribuita alla competenza del giudice di pace (art. 4, comma primo, lett. q), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274), la competenza per materia va determinata, per i fatti commessi anteriormente alla suindicata modifica normativa, sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale, non assumendo alcun rilievo, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc, il momento di consumazione del reato.