(massima n. 1)
Integra il reato di cui all’art. 189, commi primo e sesto, c.d.s. (cosiddetto reato di «fuga»), la condotta di colui che — in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone — effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie «per pochi istanti»), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. (La Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica).