(massima n. 1)
Nella vigenza del nuovo codice della strada il reato di fuga, in caso di sinistro, è punibile solo a titolo di dolo con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nei commi 1 e 6 dell’art. 189 deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo stesso.