(massima n. 1)
Nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.s., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la motivazione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto la sussistenza del dolo ricavandolo dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che, pur affermando di non essersi reso conto dell’incidente provocato al conducente di un ciclomotore, affermava di averlo visto, attraverso lo specchietto retrovisore, rialzarsi da terra).