(massima n. 1)
In tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di cd. «quasi flagranza» costituita dalla «sorpresa» dell’indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede — a differenza del caso dell’inseguimento — che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate).