(massima n. 1)
In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; è tuttavia consentito l’esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia.