(massima n. 1)
Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 31/1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689 innanzi all’a.g.o., che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta. In tal caso l’accertamento che il procedimento di applicazione della sospensione della validità della patente si è svolto in modo illegittimo o quello che mancavano i presupposti per disporla non può risultare impedito dal fatto che, prima ancora dell’opposizione o nel corso del processo, il provvedimento sia stato portato ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita, permanendo comunque l’interesse ad agire dell’opponente, ancorché il suo diritto abbia subito una lesione non reversibile.