(massima n. 1)
La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, secondo comma, del codice della strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell’immediatezza dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (e previo parere del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.).