(massima n. 1)
L’art. 223, comma secondo, del codice della strada, nello stabilire che, in caso di reati per i quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il prefetto può disporre la sospensione provvisoria di quest’ultima, subordina l’adozione di tale misura alla sussistenza di «fondati elementi di una evidente responsabilità». Ne consegue che il giudice civile investito dell’opposizione avverso il provvedimento cautelare prefettizio ai sensi degli artt. 223, comma quinto, e 205 del codice della strada, deve verificare anche la presenza del suddetto presupposto, compiendo, a tal fine, una valutazione diversa da quella che compete al giudice penale, chiamato a statuire sulla responsabilità per il reato cui consegue la sanzione accessoria da determinare in via definitiva. (Fattispecie nella quale la prefettura ricorrente aveva lamentato che il giudice dell’opposizione, nell’accogliere la stessa, non avesse tenuto conto dell’avvenuta emissione nei confronti dell’opponente di un decreto penale di condanna divenuto definitivo per il reato cui conseguiva la sanzione accessoria in parola, senza tuttavia allegare che la relativa questione fosse stata prospettata a detto giudice. Nell’enunciare il principio in massima, la S.C. ha rilevato che solo la precisa deduzione del contenuto del decreto penale di condanna, con l’indicazione degli elementi dai quali il giudice penale aveva desunto la responsabilità del trasgressore e della evidenza di essi, avrebbe imposto al tribunale civile l’esame di circostanze da questo non rilevate).