(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dellart. 223, secondo comma, codice della strada, non č soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma citata, a differenza della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dal precedente art. 218, non fissa alcun termine al riguardo, ma soltanto allordinario termine di prescrizione quinquennale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi sia in materia un termine decadenziale di venticinque giorni, dato dalla somma del termine di dieci giorni, previsto dal primo comma del citato art. 223, per la trasmissione degli atti al Prefetto e di quello, di cui al secondo comma della medesima disposizione, di quindici giorni concesso al Dipartimento per i trasporti terrestri, giā MCTC, per il parere).