(massima n. 1)
La sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione della normativa sulla circolazione, può essere disposta sia contestualmente alla redazione del verbale di accertamento della infrazione da parte degli agenti accertatori, che provvedono al ritiro, sia, se risulti che alla guida del veicolo vi fosse il proprietario al quale la infrazione è stata contestata, successivamente ad opera del Prefetto cui gli stessi abbiano trasmesso la patente medesima per la emissione del relativo provvedimento.