(massima n. 1)
L’art. 223, secondo comma, del codice della strada, nel prevedere l’adottabilità, da parte del prefetto, della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell’applicazione della misura la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; si impone, pertanto, da parte del giudice dell’opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere limitato alla presenza del fumus, ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali.