(massima n. 1)
In tema di sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, terzo comma, cod. strada, se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Di conseguenza, il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell’articolo 205 cod. strada, ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione, tenendo conto della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto. (Nella specie tale verifica è stata dalla S.C. ritenuta non compiuta, giacché il giudice di pace aveva ritenuto legittima la sospensione della patente disposta a distanza di quasi otto mesi dal fatto — sul presupposto che la prefettura «aveva dato contezza della data in cui aveva acquisito il parere obbligatorio della M.T.C. e dell’iter finalizzato all’accertamento» — senza chiarire come potesse ritenersi giustificato il lungo lasso di tempo trascorso per acquisire il parere e senza far alcun riferimento alla complessità degli accertamenti in concreto necessari).