(massima n. 1)
Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 223 del codice della strada, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri. Se, pertanto, è da escludere che il provvedimento di sospensione non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 medesimo, è d’altro canto necessario che esso intervenga entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace, ritenendo corretta la valutazione di incongruità e irragionevolezza di una sospensione adottata a ben cinque mesi dal fatto illecito).