(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell’art. 223 cod. strada, ha carattere preventivo e natura cautelare, tanto da dover essere adottato entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri. Ne consegue che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto, senza che rilevino eventuali successive modifiche della disciplina, anche se più favorevoli al destinatario del provvedimento stesso, stante l’operatività del principio di ultrattività di cui all’art. 1, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.