(massima n. 2)
Il provvedimento con il quale il Pretore, adito in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, avverso un provvedimento in sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, dichiari il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. per essere il provvedimento prefettizio suscettibile di ricorso al Ministero dei Trasporti ex art. 223 del nuovo cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 360) ha natura di sentenza poiché comporta definizione del giudizio di opposizione e quindi, ancorché emesso con la forma dell’ordinanza, è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981.