(massima n. 1)
L’attività esercitata dalla società Autostrade per la gestione degli spazi pubblicitari nelle aree di sosta ha carattere imprenditoriale, e non presenta connessione alcuna con il servizio pubblico ad essa affidato in concessione, che, in base all’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla convenzione con l’ANAS, ha ad oggetto principale la costruzione e la gestione di autostrade. Ne consegue che la controversia promossa dalla società Autostrade nei confronti dei soggetti da essa autorizzati alla gestione dei cartelli pubblicitari, diretta ad accertare la scadenza delle stipulate convenzioni e la proprietà degli impianti pubblicitari oggetto delle medesime, nonché ad ottenere la condanna al rilascio degli stessi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non valendo in senso contrario il richiamo alla natura autorizzatoria — ai sensi dell’art. 23 del nuovo codice della strada e dell’art. 53 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione — di dette convenzioni, giacché l’autorizzazione è qui espressione della capacità negoziale del proprietario, non già della potestà pubblicistica del concessionario, non essendo correlata all’esigenza di garantire l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e non attenendo in alcun modo alla gestione di un bene o di un servizio pubblico.