(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, lopposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validitā della patente di guida (anche per evitare differente delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che č devoluto alla cognizione del giudice ordinario, č esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dellart. 223, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.