(massima n. 1)
Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 legge 24-11-1981, n. 689, innanzi all’a.g.o. che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta.