(massima n. 1)
Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere disposta la sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 222 nuovo codice della strada, che ha carattere di sanzione amministrativa accessoria.