(massima n. 1)
Lart. 222 del d.l. 30 aprile 1992, n. 285, espressamente qualifica «sanzione amministrativa accessoria» la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell'accettata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal detto codice della strada. La revoca e la sospensione della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dallart. 444 c.p.p.