(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative all’accertamento di reati, poiché la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una pronuncia di condanna, con essa possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto sancito dall’art. 445 c.p.p. limitato alle sole pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere disposta la sospensione della patente di guida, quando questa sanzione amministrativa consegua all’accertamento di un reato previsto dal codice della strada. (Fattispecie in tema di patteggiamento per il reato di cui all’art. 186 cod. strada).