(massima n. 1)
Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada e la sanzione accessoria del la sospensione della patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all’applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività — quella di guida — che si palesa potenzialmente pericolosa. Da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al periodo di durata di essa.