(massima n. 1)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida comporta per l’interessato la preclusione a condurre qualsiasi veicolo per il quale sia richiesta un’abilitazione attestata dal rilascio di patente, quale che sia il tipo e l’efficacia del documento prescritto, con la conseguenza che, nel caso della disponibilità di più abilitazioni diverse, la sospensione non può essere limitata alla sola patente utile per la guida del tipo di mezzo condotto in occasione del fatto cui si connette la sanzione. (Nella fattispecie la Corte ha disatteso la tesi che, scaturendo la sanzione da un fatto di omicidio colposo commesso alla guida di un motociclo, dovesse essere sospesa la patente di tipo «A» e non anche quella di tipo «B», entrambe rilasciate all’imputato).