(massima n. 1)
Con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilitą penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nellaccordo. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio della sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).